La contraffazione del MARCHIO
La contraffazione di un marchio si verifica con l'adozione di un marchio uguale o simile (confondibile). Si realizza così una situazione volta a creare la possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto. Al titolare del segno distintivo è consentito dalla legge di vietare a terzi l'uso del proprio marchio.
La Contraffazione del BREVETTO
Si possono realizzare diverse ipotesi di contraffazione di un brevetto, le principali sono:
- Nel caso in cui l'invenzione brevettata divenga oggetto di imitazione integrale .
- Attraverso un'imitazione soltanto parziale dell'invenzione.
- Si incorre in un'attività illecita persino nel caso in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti.
TUTELA GIUDIZIALE
Il titolare o il licenziatario (in esclusiva) del marchio o del brevetto contraffatto è legittimato a proporre un'apposita azione giudiziaria volta ad ottenere la condanna del contraffattore e l'erogazione delle sanzioni previste dalla legge per tale attività illecita.
Peserà sul contraffattore dar prova della liceità della sua condotta o dell'invalidità del brevetto in questione.
I rimedi diretti ed immediati atti a neutralizzare i danni che possono derivarne al titolare di una privativa sono le misure cautelari, espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Le misure cautelari sono la descrizione, il sequestro, l'inibitoria, oppure specifici ordini, come ad esempio il ritiro dal mercato dei prodotti.
L'adozione della misura cautelare è legata alla contestuale presenza di due condizioni che il giudice è chiamato ad accertare, nel caso concreto: l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela e la probabile sussistenza di un danno.
La misura cautelare può sempre essere modificata o revocata, in caso di mutamento delle circostanze che ne avevano giustificato l'emanazione .
In ogni caso le ordinanze cautelari, di accoglimento e anche di rigetto possono essere reclamate innanzi al giudice collegiale (con esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento), la cui cognizione é sostanzialmente equiparata a quella del giudice d'appello .
La descrizione si attua con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. Valendosi di strumenti di identificazione del prodotto, ad esempio fotografici, l'Ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto costituente la violazione dei diritti di marchio o di brevetto. Tale mezzo cautelare è posto in essere al fine di precostituire la prova della contraffazione. Il sequestro ha, invece, la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, tramite la custodia di terzi o del proprietario o detentore, il quale non può disporne senza l'ordine del giudice. Sia la descrizione che il sequestro devono essere eseguiti entra trenta giorni dalla pronuncia a pena di perdita di efficacia. L'inibitoria cautelare, alla stregua del medesimo provvedimento sanzionatorio emesso a conclusione dell'azione di contraffazione, è un divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Quest'ultima misura cautelare risulta dotata di un'efficacia tale da configurarsi come una vera e propria "vittoria anticipata" dell'attore.
Nel caso in cui il contraffattore si rifiuti di adempiere all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, incorrerà in una sanzione penale o in un pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza del giudice.
La problematica che investe il risarcimento del danno è la sua quantificazione può essere rimessa ad un ulteriore giudizio: in tale ipotesi l'azione di contraffazione si conclude con una condanna generica prevista dall'art.278 c.p.c.. Nel caso in cui il giudice del giudizio di contraffazione ritenga di poter quantificare il danno, lo farà in via equitativa . Un'ulteriore sanzione di cui spesso molti imprenditori si avvalgono è la pubblicazione della sentenza su giornali o riviste a spese del contraffattore. Tale forma di pubblicità, giova notevolmente al mercato del prodotto contraffatto e può essere erogata soltanto su richiesta del titolare del marchio o del brevetto. In materia di marchio l'art.66, comma 1, l.m. prevede, inoltre, come disposizione sanzionatoria la distruzione di qualsiasi segno, prodotto o materiale inerente all'attività di contraffazione.
A livello Comunitario un nuovo potente strumento è a disposizione delle aziende per contrastare le azioni contraffatorie, in particolare i Regolamenti sul Marchio e sui Disegni e Modelli Comunitari che disciplinano organicamente la materia delle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei Marchi, Disegni e Modelli Comunitari, che utilizzano la competenza di Tribunali specializzati, come anche, e importantissimo, l'imminente implementazione del Brevetto Unificato.
Non è da meno la funzione e l’apporto delle Autorità Doganali Comunitarie attivabili con apposita domanda atta a sospendere lo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che siano merci contraffatte, usurpative, ecc.
A livello internazionale e nei singoli Paesi esistono trattati, metodi e strumenti che lo Studio G. CASCELLA può consigliare per una possibile difesa.
Studio G. CASCELLA offre alle imprese consulenza per mettere a punto la migliore strategia per un azione di intervento non solo entro i confini nazionali ma, attraverso propri associati e corrispondenti, in tutto il mondo, contro contraffattori, pirati e concorrenti sleali
SERVIZI ANTICONTRAFFAZIONE
Lo Studio G. CASCELLA offre alle Imprese metodi, strategie e tecnologie per la difesa dei propri prodotti dall'attacco dei contraffattori, pirati e concorrenti sleali.
>> SISTEMI DI CONTROLLO per accertare la conformità tra norma, marchio e prodotto.
In Italia e nel mondo proliferano i Marchi associati ad una data normativa oppure ad un disciplinare di produzione gestiti da Enti che non sempre hanno al loro interno le risorse per effettuare un controllo sui concessionari per accertare se vi siano abusi o se viene rispettata la funzione di garanzia svolta dal marchio .
>> VERIFICHE ISPETTIVE SISTEMATICHE Verifichiamo il corretto utilizzo dei marchi in licenza, con efficaci controlli sui licenziatari senza alterare il fondamentale rapporto di reciproca collaborazione. Il rispetto degli accordi contrattuali ed il regolare utilizzo del marchio in licenza è condizione irrinunciabile per non tradire le aspettative del consumatore e per evitare danni al prodotto e alla sua immagine.
>> MONITORAGGIO DI MARCHI E BREVETTI Attraverso l’utilizzo estensivo di banche dati, di Internet, del monitoraggio del mercato, è possibile accertare le modalità di presentazione e vendita di un certo prodotto, se questo realizza atti di concorrenza sleale, contraffazione o quant’altro in danno alla marca. E’ possibile quindi costituire prove certe e documentazioni probatorie sicure per applicare efficaci strategie di tutela finalizzate ad eliminare il danno e ristabilire condizioni di leale concorrenza
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
Le tecnologie di difesa si sono evolute di pari passo con l’abilità di plagio. Per affrontare in modo adeguato il fenomeno della contraffazione, lo Studio G. CASCELLA propone sistemi e tecnologie di facile ed efficace applicazione, compatibili con gli attuali processi produttivi, affinché possano essere utilizzate al meglio ed accettate, con la possibilità di effettuare controlli in sistemi aperti .
Il problema a cui noi ci riferiamo, sono le vittime inconsapevoli, che credono di acquistare prodotti di marca attraverso canali di distribuzione regolari, e invece stanno acquistando un prodotto contraffatto o imitato o immesso sul mercato tramite forma di commercializzazione parallela. Questa è la forma di aggressione alla marca che i proprietari di marchi devono contrastare con più forza .
L'influenza negativa di tale fenomeno può manifestarsi
• sui profitti e la reputazione delle aziende (diminuzione del fatturato, margini ridotti, minori investimenti).
• sulla sicurezza del consumatore, in particolare in settori quali quello alimentare, farmaceutico, e dell'automotive, dove la contraffazione può avere effetti addirittura fatali.
Quanto più la catena produttiva e distributiva è lunga, tanto più essa diventa debole, e "attaccabile" da parte dei contraffattori o da chi importa o esporta i prodotti attraverso canali non leciti.
In modo analogo, anche la differenziazione dei prezzi, tipica della globalizzazione, che porta a vendere uno stesso prodotto di marca in luoghi differenti a prezzi diversi, offre agli importatori paralleli l'opportunità di inserirsi nella catena di produzione e di distribuzione, acquistando prodotti a basso prezzo in un paese per spedirli poi altrove, assicurandosi in questo modo margini di profitto che dovrebbero invece andare al produttore.
Esistono centinaia di tecnologie di autenticazione, e ogni giorno ne nascono di nuove, ognuna delle quali presenta vantaggi e svantaggi , quelle più conosciute utilizzano:
• marcatori chimici o biochimici immessi o associati al prodotto e non percebili dal pubblico, che possono essere individuati e verificati.
• esami di laboratorio standardizzati ad identificazione di un singolo lotto.
• Microincisioni ed ologrammi utilizzati in combinazione con altre tecnologie.
• Inchiostri di sicurezza e pigmenti; tecniche di stampa di sicurezza, per esempio il microtesto e il fondino anticopiatura.
• Numerazione e assegnazione di codici che consentono di ricostruire il percorso del prodotto lungo l'intera catena di fornitura e di distribuzione.
• RFID (radio frequency identification, cioè identificazione mediante radiofrequenza o "etichette intelligenti").
Per ogni problema bisogna trovare la giusta soluzione, lo Studio G. CASCELLA sceglie per voi e fornisce la migliore tecnologia Anticontraffazione di cui avete bisogno per salvaguardare i vostri prodotti.